Il GEPD sulla proposta di Direttiva relativa ai contratti di fornitura di contenuti digitali


Scenario

Il 14 marzo, il Garante europeo della protezione dei dati personali (“GEPD”), dopo essere stato consultato dal Consiglio europeo, ha emanato l’opinione sulla proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura dei contenuti digitali (“Opinione”). La suddetta Direttiva mira a garantire un’uniforme protezione del consumatore con riguardo alla fornitura di contenuti digitali, stabilendo una serie di regole applicabili in tutti gli Stati Membri ai contratti di fornitura di contenuti digitali.
La Direttiva si applicherà ai “contratti in cui il fornitore fornisce contenuto digitale al consumatore, o si impegna a farlo” ed in cambio il consumatore:

  • corrisponde un prezzo;
  • oppure “fornisce attivamente una controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro dato”.

 

L’obiettivo della Direttiva scaturisce dalla constatazione che le società che forniscono servizi digitali incoraggiano la percezione che la fornitura di servizi avvenga “gratuitamente”, mentre, in realtà, la prestazione è subordinata al conferimento di dati personali.

 

Questione principale

Il GEPD, da un lato, accoglie con benevolenza l’intenzione del legislatore di garantire che nella fornitura dei cosiddetti “free services” i consumatori ricevano la stessa protezione anche qualora non abbiano pagato un prezzo per la fornitura del servizio o del contenuto digitale; dall’altro, evidenzia come i dati personali non possano essere considerati alla stregua di un “prezzo” o del danaro. La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale ed, in quanto tale, indisponibile; ne consegue che il dato personale non può essere considerato alla stregua di un bene mercificabile.
L’Opinione solleva numerose problematiche scaturenti dall’incompatibilità di alcune disposizioni con la natura di diritto fondamentale indisponibile del dato personale prevista dalla normativa europea a protezione dei dati personali:

  • secondo il GEPD bisognerebbe evitare l’utilizzo del termine “contro-prestazione” riferito ai dati personali, dal momento che esso non sembrerebbe conforme alla natura dei dati personali ed, al contrario, sembrerebbe legittimare la “malpractise” diffusa di fornire servizi e contenuti digitali “in cambio” del conferimento del consenso al trattamento dei dati personali da parte dei consumatori. Il GEPD suggerisce alcuni approcci alternativi che permettano di definire lo scopo ed oggetto della Direttiva senza implicare la considerazione del dato personale quale controprestazione per l’utilizzo di un servizio o contenuto digitale. A tal riguardo si potrebbe ricorrere:
    – alla nozione di “servizi” contenuta della Direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE), in modo da ricomprendere nel campo di applicazione della Direttiva anche i servizi che non richiedono il pagamento di un prezzo;
    – alla terminologia utilizzata dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito, “RGPD”) in modo da definire lo scopo della Direttiva senza fare riferimento al dato personale quale controprestazione (“offerta di beni o prestazione di servizi, indipendentemente dall’obbligatorietà di pagamento da parte dell’interessato”);
  • il GEPD consiglia di evitare qualsivoglia riferimento ai dati conferiti (attivamente) dal consumatore, perché in contraddizione con la normativa (vigente e futura) relativa alla protezione dei dati personali. Infatti, non è possibile effettuare una distinzione tra dati personali conferiti “attivamente” e “non attivamente”, dal momento che qualsiasi trattamento di dati personali deve essere basato di regola sul consenso liberamente prestato dall’interessato;
  • il GEPD suggerisce di inserire all’interno degli artt. 13 e 16 della proposta di Direttiva (risoluzione e recesso dal contratto) il riferimento al diritto all’accesso, cancellazione e portabilità dei dati personali previsto dal RGPD;
  • la Direttiva dovrebbe affermare esplicitamente che i dati personali possono essere utilizzati dai fornitori di servizi e contenuti digitali solo conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che includerà il RGPD e la normativa in materia di protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (ePrivacy).

 

Suggerimenti pratici

Il GEPD consiglia ai legislatori europei di evitare la formulazione di disposizioni normative che possano introdurre l’idea che i consumatori possano “pagare” la fornitura di servizi e contenuti digitali con i propri dati personali, come se fossero danaro. I dati personali sono espressione di un diritto fondamentale indisponibile della persona e non possono essere considerati quale merce di scambio. Non si può monetizzare il dato personale ed assoggettare un diritto fondamentale ad una semplice transazione commerciale, perché il dato personale non è un mero bene economico. Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali sono già stabilite dal RGPD, che prevede che affinché il consenso possa essere considerato liberamente prestato, è necessario che l’esecuzione di un contratto o la prestazione di un servizio, non sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto (Art. 7 RGPD).

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